Regione Molise

 

compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica

 

 

Deliberazione  n° 1188 adottata dalla Giunta Regionale il 29 luglio 2002-09-02

 

Oggetto: Legge 16 novembre 2001, n° 405: “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 settembre 2001 n° 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” – PROVVEDIMENTI.

 

DECORRENZA:

16 agosto 2002

 

TICKETS:

quota fissa di 1 € per confezione fino a un massimo di 3 € per ricetta, ad esclusione delle confezioni il cui costo è inferiore a 5 €

quota fissa di 0,50 € per confezione per i farmaci generici ad esclusione delle confezioni il cui costo è inferiore a 5 € (Delibera di Giunta n° 1224 del 17/10/2003) - decorrenza 16/12/2003 –

 

SOGGETTI     TOTALMENTE     ESENTI :

 

  • Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia ) dalla 1^ alla 8^ categoria;
  • Invalidi per servizio dalla 1^ alla 8^ categoria;
  • Invalidi civili al 100%;
  • Ciechi bioculari;
  • Invalidi del lavoro 1^ categoria (da 80% a 100%);
  • Ex deportati da campi di sterminio;
  • Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’art. 43, comma 3 bis, D.P.R. 309/90 relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8/2/2001, n° 12;
  • Tossicodipendenti per la terapia metadonica.

La tipologia di esenzione è indicata dal medico prescrittore.

 

Nel caso in cui il medico prescriva un medicinale non coperto da brevetto indicandolo come insostituibile o l’assistito non accetti la sostituzione del medicinale con altro equivalente di minor costo, la differenza di prezzo è a carico dell’assistito anche se parzialmente o totalmente esente con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.